APPLICAZIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE art. 17, com. 6, lett. C - D.P.R. 633/1972

A partire dal 2 Maggio 2016 sarà obbligatorio applicare il reverse charge sulle cessioni di cellulari e dispositivi a circuito integrato: - cellulari (non anche ai relativi componenti ed accessori) - dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale) tablet, Notebook e console di gioco.

Tale normativa si applica alle cessioni di beni B2B (Rivenditori), rimangono inalterate (cioè l'Iva si applica) per le cessioni all'utente finale.

Quindi dal 2 Maggio per i prodotti oggetto della nuova normativa in fattura usciranno in automatico senza I.V.A.

Il Cliente se venderà: al B2B emetterà fattura senza I.V.A., al B2C emetterà fattura con I.V.A. che verserà all'erario

EFFICACIA TEMPORANEA DEL REVERSE CHARGE (FINO AL 31 DICEMBRE 2018) per le seguenti cessioni: lett. b) (telefoni cellulari); lett. c) (console da gioco, tablet PC, laptop, dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale); lett. d-bis (trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra); lett. d-ter (trasferimenti di altre unità e certificati relativi al gas e all'energia elettrica); d-quater (cessioni di gas e energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore). Quindi, il reverse charge rimane a tempo indeterminato solo per il comparto dell'edilizia (lett. a, a-bis e a-ter) e per la cessione di pallet, rottami (art. 74, commi 7 e 8). Per qualsiasi informazione siamo a vs. disposizione.

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